Con il Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute, di “Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” , si è prorogato il termine previsto (20 gennaio 2016) di sei mesi per il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
Proroga termini defibrillatore
Proroga termini defibrillatore
Il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha disposto (articolo 5, comma 5) l’obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169.
Secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all’utilizzo dei defibrillatori:
- deve essere presente personale formato e pronto ad intervenire;
- il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
- i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Decreto 11 gennaio 2016
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».(16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
VISTO il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento del predetto termine, che verrà a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico; CONSIDERATO che l’Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima richiesta, evidenziando l’impossibilità che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
DECRETA Articolo 1
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.