Proroga termini defibrillatore

Proroga termini defibrillatore

Con il Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute, di “Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” , si è prorogato il termine previsto (20 gennaio 2016) di sei mesi per il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha disposto (articolo 5, comma 5) l’obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169.
Secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all’utilizzo dei defibrillatori:

  • deve essere presente personale formato e pronto ad intervenire;
  • il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
  • i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

Decreto 11 gennaio 2016
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».(16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

VISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di  concerto  con  il  Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo sport,  disponga  garanzie sanitarie  mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  salute, adottato di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo sport in  data  24  aprile  2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  20  luglio  2013,  n.  169, recante  “Disciplina  della  certificazione  dell’attività  sportiva  non  agonistica  e  amatoriale  e  linee  guida  sulla  dotazione  e  l’utilizzo  di  defibrillatori  semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5,  che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro  trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
CONSIDERATO che  il  Presidente  del  CONI,  con  nota  del  2  novembre  2015 ha  chiesto  il  differimento del predetto termine, che verrà a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione  delle specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico; CONSIDERATO che l’Assessore  della regione  autonoma Friuli Venezia Giulia,  nella  qualità  di  coordinatore  degli  assessori  allo  Sport, con  nota  del  5  gennaio  2016,  ha formulato  la  medesima  richiesta, evidenziando l’impossibilità che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto  il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al  fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli  operatori  del  settore sportivo  dilettantistico circa il corretto  utilizzo dei  defibrillatori semiautomatici; 
DECRETA  Articolo 1 
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il  turismo  e  lo  sport, in  data  24  aprile  2013,  all’articolo  5,  comma  5,  le  parole “30  mesi” sono  sostituite dalle seguenti: “36 mesi”
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica italiana.